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La norma e la sua applicazione: un territorio “inesplorato”

A cura di Giuseppe Mattia

 

“La nostra vita si svolge in un mondo di norme. Crediamo di essere liberi, ma in realtà siamo avvolti in una fittissima rete di regole di condotta, che dalla nascita sino alla morte dirigono in questa o quella direzione le nostre azioni”.

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Con queste parole decisi di aprire la mia presentazione per questo meraviglioso gruppo e, servendomi delle stesse, inizierò a puntualizzare l’esposizione di concetti focalizzati, prima di e su ogni singolo istituto giuridico del nostro Ordinamento di Civil Law, sul ruolo definitorio della norma/regola assoggettato al ragionamento giuridico applicato nelle zone di Common Law: una norma, avente nel corso di queste argomentazioni valore prettamente e tassativamente giuridico, non è altro che un’assimilazione di  regolamentazioni operanti sulla condotta della persona. L’animus della norma giuridica è costituito dal carattere della coattività: elemento determinante al fine di distinguere il valore giuridico, di una norma, da quello di una cerchia di regole appartenenti alla morale o alla religione. Un soggetto può, quindi, affrontare morale o religione nel solo stato di soggezione mentale; la norma giuridica, contrariamente a quanto detto, munita anche del carattere dell’esteriorità, impone alla persona/soggetto la tenuta di una sfera comportamentale ben definita, pena l’essere soggetto a sanzione di diversa natura. È, quindi, ineludibile trattare le norme come regole tassative, nella grande misura in cui il diritto non è che un’organizzazione di norme generali ed astratte da applicare a casi concreti – ipotetici – futuri, al fine di trovare la soluzione nascente dalla loro applicazione. Se così non fosse, il sistema di norme si rivelerebbe eccessivamente trasparente a quelle ragioni che soggiacciono alla norma stessa e il ragionamento giuridico, in ogni sua singola istanza, richiederebbe l‘operare sul bilanciamento delle ragioni apllicabili al caso concreto, con grande spreco di argomentazione e ovvi problemi di trattamento imparziale delle controversie da dirimere in sede giudiziaria.

Osserva Schauer, uno dei più importanti giuristi statunitensi contemporanei, che le decisioni basate su regole “sono una funzione della generalità intrinseca del diritto. Benché le dispute coinvolgano persone particolari, che hanno problemi particolari e sono impegnate in controversie particolari, il diritto ha la tendenza a trattare tali situazioni con cui si confronta come membri di classi più generali. In luogo di cercare di ottenere il migliore risultato per ogni controversia in modo particolaristico e contestuale, la finalità del diritto consiste spesso nell’assicurarsi che il risultato per tutte o, quanto meno, per la maggioranza delle situazioni particolari di una certa categoria sia quello corretto”. Quindi, è difficile che un sistema giuridico possa funzionare nel caso in cui appaia “trasparente” rispetto alle ragioni sottese ed è dimostrato dalla semplice circostanza, suscettibile di prova empirica, che dove una norma operi come semplice riformulazione della sua vera ragione non riesca poi a guidare la condotta dei destinatari della stessa: prendiamo, ad esempio, una piccola parentesi aperta nello Stato del Montana, il quale eliminò ogni limite posto alla circolazione automobilistica limitandosi a chiedere, in ragione dell’animus più profondo della norma, una guida prudente e ragionevole tale da non inficiare l’esercizio della stessa a terzi. Il risultato, seppur scontato, non ottenne altro che essere dichiarato disastroso e incostituzionale dalla Corte Suprema. La capacità o, per meglio definire, la tendenza delle norme ad essere suscettibili di prevalenza da parte della loro ragione profonda è stato spesso discusso sotto la rubrica della “defettibilità”. Ed è stato proprio Schauer a delineare la proprietà della norma di risultare sovrainclusiva (inclusione nella norma, da parte della stessa, di casi non coperti dalla reale motivazione della stessa). Una prima manifestazione di defettibilità si manifesta proprio con il conferire, ad organi di applicazione giudiziale, la competenza a disapplicare la norma verso casi risultanti sovra e sottoinclusivi: ne è un valido esempio il caso Riggs v. Palmer, nel quale la Corte d’Appello dello stato di New York decise che il nipote che aveva appena avvelenato il nonno, al fine di riscuotere l’eredità a lui spettante, non potesse effettivamente farlo. Attenzione! Non perché lo Statue of Willis in vigore lo vietasse tassativamente ( anzi, pensate… Sembrava permetterlo, dato come elemento essenziale solo il quid dell’assegnazione. Illecito sopravvenuto o no.) ma perché, appunto, una delle ragioni che dal profondo animava la norma e la giustificava, era proprio il non poter trarre beneficio da illeciti, di svariata natura, poi sopravvenuti.

La condizione della sola nomina si è rivelata, poi, resistente ai casi recalcitranti, aiutata anche da casi non poi così differenti verso i quali la decisione è stata, però, favorevole per l’erede negligente. Insomma, i rapporti stabilità – affinamento delle regole sono un quid essenziale per comprendere il pensiero di noi, presenti e, nel mio caso, futuri giuristi. Inoltre, questo modo di dare una chiave applicativa alle norme non è presente nel solo Common Law. Infatti, nella teoria/pratica dei sistemi di diritto codificato, sono state elaborate teorie e definizioni tutt’altro che differenti l’una dall’altra: ne è un esempio la lacuna assiologica o ideologica. La lacuna c.d. assiologica non è altro che la mancanza di una norma più giusta rispetto alla stessa, invece vigente: questo perché viene supposta una distinzione che la norma vigente ha omesso, o perché raccomanda di eliminare una distinzione che la norma in vigore ha tracciato. E dove il sistema giuridico del caso contempli la possibilità, per il giudice, di introdurre lacune, implicitamente va a riconoscere che i precetti normativi sono defettibili, e che ragioni meramente interne al diritto stesso possono essere il tramite per poter meglio puntualizzare la disciplina giuridica di un certo centro di imputazione della materia stessa al fine di offrire una ben delineata correttezza, unitamente ad una cerchia di valori usati come criterio di valutazione del diritto.

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