A cura di Giuseppe Graziano Mattia
Come abbiamo visto (c.f.r. L’ESECUZIONE PENALE: LINEE ESSENZIALI E SGUARDO AL PUBBLICO MINISTERO), tra le prerogative assegnate al P.M. spicca senza alcun dubbio l’esecuzione delle sentenze di condanna della pena detentiva – ergastolo, reclusione, arresto – . In questo caso, il P.M. procede tramite emissione dell’ordine di esecuzione con cui si dispone la carcerazione del condannato. Affinchè il P.M. sia posto in condizioni di poter emettere tale ordine, occorre l’esperimento di alcune attività preliminari. In primis, è previsto un meccanismo informativo tale da consentire al P.M. la conoscenza di una sentenza di condanna definitiva da eseguire. A tal punto, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento esecutivo, trasmette gli estratti al P.M. – seguendo il dettato dell’art.28 reg.es. c.p.p. – .
Ricevuto l’input, il P.M. è tenuto, senza ritardo, a promuovere l’esecuzione del provvedimento. A questo punto, la segreteria del P.M. deve attendere alcune incombenze, dettate dall’art.29 del sopra citato regolamento: iscrizione della sentenza di condanna detentiva nel SIEP (registro esecuzioni); la formazione dell’apposito fascicolo dell’esecuzione; la sottoposizione di tale fascicolo all’attenzione del magistrato, per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza. L’ordine di esecuzione necessita di alcuni contenuti essenziali, previsti Ex 656 c.3: generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito; l’imputazione; il dispositivo del provvedimento; altre disposizioni necessarie all’esecuzione ( ad es. l’associazione del detenuto ad un istituto di pena).
In ordine al protocollo esecutivo di ordine di carcerazione, occorre distinguere tra condannato libero e condannato detenuto: nei confronti del primo, il codice prevede la consegna della copia del provvedimento al diretto interessato (Ex art.656 c.1); nei confronti del condannato detenuto, l’ordine è comunicato: al Ministro di Giustizia; al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) e all’interessato. In entrambi i casi, il provvedimento deve essere notificato al difensore Ex 655 c.5 c.p.p. Disciplina speciale, invece, è prevista con riferimento alla fattispecie sospensiva Ex 656 c.p.p.: i provvedimenti di esecuzione e contestuale sospensione, devono essere notificati al difensore nominato per la fase esecutiva o, in difetto, al difensore della fase di giudizio.
Per dare esecuzione al provvedimento, il P.M. può anche emettere mandato di arresto europeo Ex art.28 lettera b l.69/2005 – con chiaro riferimento ai soli condannati che dimorano in un paese dell’UE. In presenza di specifici presupposti e di determinate condizioni, Il P.M., a seguito dell’emissione dell’ordine esecutivo ne decreta, contestualmente, anche la sospensione – fattispecie sospensiva per le pene brevi**.
**: Pene brevi erano considerate quelle non superiori a 3 anni. Con la sentenza n.41 del 2018 è stata, però, dichiarata incostituzionale la parte dell’art.656 c.5 in cui non prevedeva che il P.M. dovesse sospendere l’ordine di esecuzione ogni qual volta la pena da scontare fosse di 4 anni.