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L’ESECUZIONE PENALE: LA FATTISPECIE SOPSENSIVA EX ART.656 C.P.P.

A cura di Giuseppe Graziano Mattia

Abbiamo, nel precedente articolo (cfr. L’ESECUZIONE PENALE: IL PUBBLICO MINISTERO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA), descritto, seppur in maniera breve, l’esperimento della fase esecutiva delle sentenze di condanna ad opera del P.M. e di come deve, in alcuni casi, decretarne la sospensione.  Vediamo, dunque, come opera la fattispecie sospensiva dell’ordine di esecuzione.

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La fattispecie sospensiva Ex art.656 c.5 è strutturalmente complessa, avendo, dunque, in esperimento due diversi provvedimenti che possono anche essere inglobati in un unico atto: l’ordine di esecuzione ha lo scopo di rendere edotto il condannato dell’imputazione e della condanna inflittagli; il decreto di sospensione è volto a paralizzare l’effetto fisiologico dell’ordine di esecuzione ed informare il destinatario della facoltà di poter presentare istanza per concessione di misure alternative alla detenzione.

A norma del comma 5 art.656, nei limiti di pena e fatti salvi il divieto di reiterazione di cui al comma 7 e le ipotesi di inoperatività al comma 9, il P.M. emana l’ordine di esecuzione decretandone, in secondo momento la sospensione. I due provvedimenti devono essere notificati al condannato e al difensore Ex art.156 c.p.p.

Il citato comma 5 deve, però, coordinarsi con comma 8-bis, che mira a garantire l’effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione sospeso. Così, quando sia provato che tale risultato non sia stato raggiunto, al P.M. è consentito acquisire le opportune informazioni, anche presso il difensore, in funzione di una possibile rinnovazione di notifica. Con riguardo al difensore, il comma 5 prevede che la notificazione venga effettuata al difensore della fase esecutiva o, in difetto, a quello della fase di giudizio. Il soggetto interessato all’esecuzione deve, poi, essere avvisato della facoltà di presentare istanza per la concessione delle misure alternative alla detenzione – di cui agli artt. 47, 47-ter, 50 Ordinamento Penitenziario e 94 d.p.r 309/1990 (sospensione pena ex art.94 del medesimo Testo Unico). L’avviso informa anche che l’istanza deve essere depositata entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notifica e che, in caso di mancata presentazione dell’istanza, l’esecuzione della pena avrà suo regolare effetto per merito della c.d. reviviscenza della pena.

Legittimati a presentare istanza sono: il condannato e il difensore destinatario dell’atto di notifica di ordine di esecuzione. L’istanza deve essere presentata all’ufficio del P.M. emittente l’ordine di esecuzione; questi è tenuto a trasmetterla al Tribunale di Sorveglianza competente in relazione al luogo della sede del P.M. ex art.677 c.p.p.  Il comma 6 detta anche disposizioni in merito alla procedura di sorveglianza conseguente a sospensione della pena: in tal caso, il Tribunale decide entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza. È prevista anche facoltà di deposito della documentazione a supporto dell’istanza fino a 5 giorni prima dell’udienza in camera di consiglio: sempre che non si tratti di documenti prescritti a pena di inammissibilità.

A norma del comma 7, vige il divieto di sospendere, per più di una volta, l’esecuzione della stessa condanna, operando con riferimento alle ipotesi di riproposizione dell’istanza ex commi 5 e 6 dello stesso articolo (656).

La fattispecie sospensiva del comma 5 si atteggia come dispositivo a tempo, atteso che il decreto di sospensione del P.M. è destinato a produrre effetti nel lasso di tempo riservato al condannato per presentare istanza di concessione delle misure alternative e per il tempo occorrente al Tribunale di Sorveglianza per assumere le sue determinazioni. L’effetto sospensivo si esaurisce qualora: l’istanza non sia stata presentata nel perentorio termine di 30 giorni; il Tribunale di Sorveglianza abbia dichiarato inammissibile l’istanza; il Tribunale di Sorveglianza abbia respinto l’istanza. In tali ipotesi, è obbligo del P.M. quello di revocare il decreto sospensivo e di dar luogo all’automatica reviviscenza (ex art.656 c.8). Alle ipotesi di revoca previste ab origine, ne sono state introdotte altre a mezzo del d.l. 272/2005, afferenti alle misure chieste dai tossico-alcool dipendenti: in particolare, il P.M. provvede alla revoca della sospensiva in caso di inammissibilità ai sensi dell’art.90 d.p.r. 309/1990, nonché qualora il programma terapeutico ex art.94 del medesimo T.U. non risulti intrapreso entro 5 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Al comma 9, l’art 656 individua due tipologie ostative al meccanismo sospensivo: soggetti condannati per particolari delitti, valutati, al comma 9 lettera a), di particolare allarme sociale con rinvio al 4-bis Ordinamento Penitenziario. Il divieto opera per i soli delitti consumati e non anche per quelli arrestati al solo tentativo. In ipotesi di cumulo comprensivo di pena inflitta per uno dei reati sopra menzionati, può, il condannato, egualmente  aver luogo alla sospensione della pena, qualora quest’ultima già espiata in custodia cautelare (in virtù della scindibilità del cumulo); condannati in custodia cautelare al momento di passaggio in giudicato della sentenza (comma 9 lettera b)): in tale occasione vengono meno le ragioni della sospensione, essendo il condannato già detenuto**, la permanenza del soggetto è anche indice di pericolosità dello stesso. Il comma 9 prevedeva una terza categoria, poi rimossa dal d.l. 78/2013: condannati con applicazione di recidiva ex art.99 c.4 c.p.

 

Il comma 10 disciplina, invece, uno speciale meccanismo sospensivo calibrato sulle ipotesi di condannato in regime di arresti domiciliari al momento di passaggio in giudicato della sentenza: in tal caso, il P.M. è tenuto a sospendere l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e a trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza per eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere. Nelle more di decisione, il condannato permane nello stato detentivo in cui si trova: il tempo trascorso è considerato pena espiata a tutti gli effetti.

Questo meccanismo de quo è, inoltre, officioso: il P.M. procede di sua sola e spontanea iniziativa.

Infine, il comma 10, prevede l’attribuzione al Magistrato di Sorveglianza della competenza a provvedere in ordine agli adempimenti ex art 47-ter Ordinamento Penitenziario: si tratta delle modifiche di prescrizioni imposte al soggetto ex art.284 c.p.p., afferenti le facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con lui e di assentarsi, nel corso della giornata, dal luogo di arresto.

In materia di esecuzione di pena detentiva, merita un cenno la l.199/2010 “Svuotacarceri”, che ha introdotto la detenzione presso il domicilio per pene non superiori a dodici mesi ( anche se costituenti parte residua di maggior pena ), sganciata dai presupposti ex 47-ter Ordinamento Penitenziario, in funzione della quale vi è configurata un’ipotesi straordinaria di sospensione dell’ordine di esecuzione: in merito, l’art. 3 della citata legge prevede che, qualora la pena non sia superiore a diciotto mesi, il P.M. deve sospendere l’ordine di carcerazione e trasmettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza affinchè disponga che lòa pena venga eseguita presso il domicilio; anche in tal caso, l’attivazione del P.M. è officiosa. Ipotesi ostative son previste anche per questa fattispecie sospensiva: delitti di cui all’art. 4-bis Ordinamento Penitenziario; delinquenti abituali di professione o tendenza, detenuti in regime di sorveglianza particolare ex art. 14-ter Ordinamento Penitenziario.

**: I meccanismi sospensivi, sono creati appositamente per evitare, nei casi non ostativi alla fattispecie, l’ingresso del condannato nel circuito del carcere.

 

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