L’ESECUZIONE PENALE: LINEE ESSENZIALI E SGUARDO AL PUBBLICO MINISTERO

A cura di Giuseppe Graziano Mattia

L’esecuzione penale ha ad oggetto le vicende attuative dei comandi contenuti nei provvedimenti giudiziari dotati di efficacia esecutiva, definendo ciò come forza esecutiva ( rivolgendo lo sguardo verso l’art. 650 c.p.p.).

Tali provvedimenti sono eterogenei, perché l’esecuzione non riguarda solo il giudicato penale, ma ogni provvedimento dotato del crisma dell’esecutività. Infatti, il procedimento di esecuzione Ex art.665 c.p.p., inteso come strumento di controllo giurisdizionale, riguarda non solo i provvedimenti aventi forza di giudicato – come una sentenza o decreto penale di condanna – bensì ogni comando suscettibile di esecuzione – ordinanza applicativa di misura cautelare.

È infatti coerente il primo comma dell’art. 655, riferendosi all’esecuzione dei provvedimenti in generale, con chiaro ed inequivocabile riferimento alle funzioni del  P.M. in subiecta materia. Il provvedimento dotato di esecutività prende, dunque, il nome di “Titolo Esecutivo”.

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Veniamo, dunque, al ruolo del Pubblico Ministero.

Al P.M. è attribuita la funzione di organo promotore dell’esecuzione penale: “cura” l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e ne assicura l’effettiva attuazione. Il P.M. competente viene selezionato attraverso il riferimento all’organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta. Dunque, l’azione esecutiva è attribuita, in alternativa, al Procuratore generale presso la Corte d’Appello, al Procuratore della Repubblica; al Procuratore generale presso la Cassazione non sono attribuite funzioni d’esecuzione, eccetto Ex art.626 c.p.p. (cessazione misura cautelare). Il P.M. legittimato all’esecuzione può avvalersi anche della collaborazione degli uffici di procura di altra sede, per singoli atti da compiere fuori circondario – Art.655 comma 3.

L’attività del P.M. si sviluppa poi, al secondo comma dell’art. pocanzi citato, con i poteri di richiesta e partecipazione: poteri funzionali all’esecuzione – computo del presofferto Ex art. 657 c.p.p., cumulo delle pene concorrenti Ex art. 663 c.p.p. – ; provvedimenti provvisori, quali l’emissione dell’ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione Ex art.656 comma 5; poteri-funzione requirente e della partecipazione al procedimento esecutivo.

Le principali caratteristiche ontologiche dell’azione del Pubblico Ministero sono: l’obbligatorietà, con riferimento al disposto dell’art.112 della Costituzione; l’officiosità, in grado di determinare l’azione del P.M. di propria iniziativa, senza alcun “innesco” esterno; l’irretrattibilità, ovvero l’impossibilità di interrompere l’azione esecutiva, salvo diverse disposizioni del Giudice dell’esecuzione.

Ancora, il P.M. ha il potere di far eseguire anche le pene accessorie/misure di sicurezza ed è tenuto a curare l’esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie applicate in via suppletiva dal Giudice penale ( ad es. ordine di demolizione di opere abusive). Al P.M. ed alle sue prerogative, fa riferimento anche il comma 4 dell’art.656 c.p.p.: in ipotesi di sospensione dell’esecuzione della pena, il P.M. ne fa richiesta all’autorità competente e, nelle more, l’esecuzione resta “congelata” (autorizzazione ad acta ex 343 c.3 c.p.p.). Per assicurare un controllo sull’attività del P.M. è prevista la garanzia della difesa tecnica: si tratta dell’obbligo di notificazione, al difensore, dei provvedimenti emessi dal P.M.

Quanto alla nomina del difensore di fiducia, si opera Ex art.96 c.p.p.; in mancanza di tal nomina, il P.M. designa un difensore d’ufficio Ex art.97 c.p.p.  In tema, i provvedimenti suscettibili di notifica sono individuabili con rinvio alle disposizioni degli artt, 656 c.3 e 663 c.3 – notifica dell’ordine di esecuzione e notifica di esecuzione delle pene concorrenti.

A seguire, l’analisi dettagliata dell’esecuzione delle pene da parte del Pubblico Ministero.

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